Consorzi di Tutela Vini in Italia: funzioni, ruoli e responsabilità su Dop e Igp

La normativa definita dal DL 8 aprile 2010

Per ciascuna Denominazione di origine protetta (Dop) o Indicazione geografica protetta (Igp) può essere riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali un Consorzio di tutela costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della Denominazione.

Le finalità dei Consorzi di Tutela del Vino italiano sono chiarite dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010.

  • Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell’applicazione della presente legge.
  • Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine.
  • Collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge.
  • Collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse.
  • Svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

È consentita la costituzione di Consorzi di Tutela per più denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, “purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale” e “purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili”.

Il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta solo ad alcune condizioni.

  • Sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell’articolo 13, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni.
  • Sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali.
  • Disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

Il Consorzio riconosciuto che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni.

Il Consorzio così autorizzato, nell’interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

  • Definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di Governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto.
  • Organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
  • Agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori.
  • Svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.

Queste ulte attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

L’attività di vigilanza, come recita ancora l’articolo 17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, è “esplicata prevalentemente nella fase del commercio” e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP.

Agli agenti vigilatori incaricati dai Consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.

Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo ne’ possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Il Consorzio è autorizzato ad accedere al Sian per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell’espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.

I costi derivanti dalle attività sono a carico di tutti i soci del Consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al Consorzio, secondo criteri stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni in favore delle DOP o delle IGP possono inoltre chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della Denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dal Mipaaf.

Il Consorzio di Tutela Vini può proporre l’inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso o un logo di nuova elaborazione.

Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto dai Consorzi di tutela per l’esercizio delle attività loro affidate ed è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP.

È fatta salva la possibilità per i consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.

L’articolo 27 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 identifica invece le possibili “Inadempienze dei Consorzi di tutela” e ne determina le sanzioni di carattere pecuniario:

  • Al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.

È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro il Consorzio che, nell’espletamento delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l’effetto di:

  • discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non e’ contemplata dallo statuto del consorzio stesso.
  • Porre ostacoli all’esercizio del diritto all’accesso al consorzio.

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